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Comprendere il Diritto Canonico/14



Non ci sono due opzioni
 


In un'intervista rilasciata da Mons. Rogelio Livieres Plano al quotidiano "Última Hora" del 23Mons. Rogelio Livieres Plano aprile 2008, dal titolo "Livieres vede inevitabile che Lugo ritorni ad essere laico", si legge: "La privazione dello stato clericale o la riduzione allo stato laicale sono le due soluzioni che il Vescovo di Ciudad del Este, monsignor Rogelio Livieres Plano, vede fattibili per risolvere l'impasse canonico postosi con Fernando Lugo, Vescovo dimissionario e presidente della Repubblica eletto. La prima opzione equivale a una pena o sanzione; la seconda è una grazia concessa a un consacrato che si considera non aver commesso un errore grave".

Nella medesima intervista si continua: "Senza dubbio, gli effetti giuridici sono gli stessi: ‘La persona torna ad essere giuridicamente un laico, sebbene sacramentalmente continuerà ad essere sempre un sacerdote, perché questo non si perde. L'ordine sacro imprime un carattere indelebile e permanente. Perde la sua condizione giuridica di sacerdote, pertanto, i diritti e i doveri inerenti al sacerdozio e all'episcopato', spiega". Per far capire che si tratta di due vie distinte da percorrere, la giornalista Susana Oviedo scrive che Mons. Livieres "insiste sul fatto che le due opzioni, che egli ritiene applicabili alla situazione particolare di Lugo, in quanto al risultato, sono le stesse".

Come canonista, vorrei precisare alcuni punti di una certa confusione terminologica che ritrovo nelle parole riprese in tale intervista.
 
"Riduzione allo stato laicale": terminologia impropria

Mons. Velasio De Paolis, insigne canonista, che per più di 30 anni ha insegnato alla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana, dando anche il corso di Diritto Penale, che anch'io frequentai, delucida: "Va anzitutto precisato che il nuovo Codice non parla più, per indicare la perdita dello stato clericale, di ‘riduzione allo stato laicale'. Tale terminologia è sembrata impropria e in qualche modo offensiva allo stato laicale"[1].

Questa terminologia era, infatti, in vigore sotto il vecchio Codice e "il progetto di riforma del codice evita questa dicitura e parla piuttosto della perdita dello stato clericale (Communicationes 3 (1971) 196)"[2].

Mons. De Paolis è Segretario uscente del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e di recente è stato nominato Presidente della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede; è consultore presso cinque Congregazioni e presso il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ed è stato professore e decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana.

Meraviglia che nella comunicazione del Card. Giovanni Battista Re, Prefetto della Congregazione per i Vescovi, del 4 gennaio 2007, in cui viene notificata a Mons. Lugo che "il Santo Padre non vede possibile accogliere la domanda per la dimissione dallo stato clericale presentata da Vostra Eccellenza", s'impieghino le medesime espressioni del vecchio Codice, sia riportando un'espressione della petizione di Mons. Lugo, "per ritornare alla condizione di laico nella Chiesa", sia quando si parla della "riduzione giuridica allo stato laicale" facendo riferimento al can. 290 § 3.

"Perdita della stato clericale"

Il can. 290 § 3 è inserito nel Capitolo IV, "La perdita dello stato clericale", del Titolo III, "I ministri sacri o chierici", della Parte I, "I fedeli cristiani", del Libro II, "Il popolo di Dio"; esso ha assunto la nuova terminologia, abbandonando la vecchia.

Per ritornare alla questione terminologica dell'intervista a Mons. Livieres, si nota una certa confusione anche quando dice che "la privazione dello stato clericale o la riduzione allo stato laicale sono le due soluzioni" applicabili al caso in questione. Non risulta che nel Codice del 1983 ci siano queste due vie: o rimanere chierico senza diritti, o ritornare (ovvero "essere ridotto a") laico.

Abbiamo già visto che sono solo due differenti espressioni, una del vecchio e l'altra del nuovo Codice, per indicare la medesima realtà: il ministro sacro, con la perdita dello stato clericale, perde i diritti del suo stato, ma non è "ridotto a laico".

Ciò non equivale né alla cancellazione del carattere sacerdotale né alla perdita degli obblighi, in particolare del celibato, a cui il chierico deve rimanere vincolato a meno che non giunga una ulteriore dispensa che compete solo al Papa.

"La perdita dello stato clericale, a norma del can. 290, può accadere in tre modi: 1) attraverso una dichiarazione di nullità della sacra ordinazione; 2) attraverso la pena della dimissione dallo stato clericale, 3) attraverso una grazia elargita dalla Santa Sede"[3]. Nel primo caso, la dichiarazione di nullità dell'ordinazione sacerdotale "può derivare da diversi motivi; in specie per vizi di materia e forma, o di consenso o di intenzione, sia da parte del consacrante che del consacrato"[4]. Non sembra, questa, la via applicabile al caso.

Il n. 2 specifica che "la perdita dello stato clericale è una pena particolarmente grave, in quanto tocca lo stato delle persone e per di più in modo perpetuo (cfr. can. 293). ... Il Codex prevede soltanto sei casi per i quali è possibile la dimissione dallo stato clericale"[5]. Sono casi gravissimi che vanno dai delitti contro la fede ai delitti di concubinato[6].

Il n. 3 si occupa del procedimento di dispensa della Santa Sede: "La dispensa è un atto di grazia. Non c'è alcun diritto da parte del chierico ad ottenerla. Anzi esiste piuttosto il diritto della comunità cristiana a che egli perseveri nella fedeltà all'impegno liberamente assunto di servire la Chiesa e le anime nello stato clericale. Tuttavia il legislatore si rende conto che in alcuni casi non è possibile o comunque non è utile conservare nel ministero e legate ad impegni persone che non sono più in grado di esercitare l'uno o di portare gli altri. Prende pertanto in considerazione la possibilità, sotto precise condizioni, della dispensa dagli oneri clericali. Evidentemente per dare tale dispensa occorrono cause giuste, che sono più o meno gravi, a seconda che si tratti di un vescovo o di un sacerdote o di un diacono. Nella normativa e nella prassi non è presa in considerazione la possibilità di una dispensa per un chierico che sia costituito nell'ordine episcopale" [7].

Si nota, inoltre, che "per la concessione della dispensa ad un sacerdote si richiedono ‘gravissime cause'"[8].

Ora, riprendendo in esame il Decreto del 20 gennaio 2007 con cui la Congregazione per i Vescovi imponeva a Mons. Lugo, a seguito di un'ammonizione canonica, "come primo passo" la pena canonica della sospensione a divinis, si pone il problema di come conciliarla con una dispensa, dato che tale pena, che è stata inflitta come "primo passo", non può magicamente trasformarsi in una "grazia", sulla quale non si può rivendicare alcun diritto.

C’è via d’uscita all’impasse?


La Santa Sede sta prendendo in esame la questione, soppesando il caso in tutti i suoi risvolti. A noi interessa come verrà risolto un problema canonico che presenta questa difficoltà: escluso che si tratti di nullità della consacrazione episcopale di Mons. Lugo, non restano che queste possibilità: 1) la perdita dello stato clericale "in modo permanente" per dimissione penale a causa di un "delitto grave"; 2) la perdita dello stato clericale per la concessione di un indulto della Santa Sede che è "un atto di grazia". Nel primo caso si deve stabilire se veramente si tratti di una violazione grave che comporti una pena così severa; nel secondo caso, essendo un atto grazioso del Pontefice, ci si trova a dover fare i conti con un Decreto della Congregazione per i Vescovi che il 20 gennaio 2007 ha sospeso a divinis il Vescovo per un grave atto di insubordinazione nei riguardi del Pontefice. Ed allora come combinare i due fatti? Si premia con una grazia un Vescovo ribelle? La questione che si prospetta non è di facile soluzione e non si intravede quale possa essere la via d'uscita che si troverà, dato che la Santa Sede è stata messa di fronte ad un fatto compiuto, veramente senza vie d'uscita.

Maria Cristina Forconi



[1] V. De Paolis, Perdita dello stato clericale (Amissio status clericalis), in Nuovo Dizionario di diritto canonico, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1993, 784.
[2] Cit. in A. Depasquale, Stati e funzioni del popolo di Dio, in Il diritto nel mistero della Chiesa, II. A cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, (Quaderni di "Apollinaris" 2), Libreria editrice della Pontificia Università Lateranense, Roma 1981, 156, nota 83.
[3] V. De Paolis, Perdita dello stato clericale..., 784 -785.
[4] V. De Paolis, Perdita dello stato clericale..., 785.
[5] V. De Paolis, Perdita dello stato clericale..., 785.
[6] Cfr. Commento al Codice di diritto Canonico. A cura di P.V. Pinto, Urbaniana University Press, Roma 1985, 170.
[7] V. De Paolis, Perdita dello stato clericale..., 785-786.
[8] V. De Paolis, Perdita dello stato clericale..., 786.


Maria Cristina Forconi, membro della Comunità Redemptor hominis, ha conseguito il dottorato, summa cum laude, in Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana, con specializzazione in giurisprudenza.
Ha pubblicato: M. C. Forconi, Tu, solamente tu. Antropologia come fondamento dell'unità e dell'indissolubilità del patto matrimoniale, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2004.
Attualmente è Giudice Ecclesiastico del Tribunale diocesano di Roermond (Paesi Bassi); collaboratrice del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Hasselt (Belgio); avvocato del Tribunale diocesano di Mechelen e del tribunale di appello di Anversa (Belgio).
 
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