Comprendere il Diritto Canonico/28
Le persone giuridiche nella Chiesa
Su richiesta di un lettore del nostro sito, vogliamo trattare dell'esistenza delle persone giuridiche nella Chiesa. In quest'ultima, infatti, non solo i fedeli possono agire singolarmente, avere dei diritti e degli obblighi, ma anche un insieme di essi, oppure un insieme di beni, può essere un soggetto di diritto ecclesiale.
Come l'ordinamento civile, il diritto canonico contempla dunque, oltre le persone fisiche, anche la presenza di persone giuridiche.
L'antico codice della Chiesa, in analogia con la maggior parte dei codici civili, parlava di "persone morali". L'attuale codice, invece, ha stabilito una distinzione tra le "persone morali" e le altre "persone giuridiche".
Persone morali e persone giuridiche
Le persone morali trovano l'origine della loro "personalità" in una disposizione divina che trascende lo stesso ordinamento canonico. Hanno una propria soggettività in virtù della volontà del Signore e non richiedono un riconoscimento del diritto o dell'autorità ecclesiastica. Esse sono previe all'ordinamento giuridico che regola la vita della Chiesa. Si tratta, in questo caso, della Chiesa Cattolica e della Sede Apostolica (can. 113).
Tutte le altre persone giuridiche sono invece create per disposizione della Chiesa. Sono soggetti di diritto, titolari di doveri e di diritti corrispondenti alla propria indole, distinti da quelli delle persone fisiche; hanno una propria soggettività costituita dall'autorità ecclesiastica e un proprio fine corrispondente alla missione della Chiesa, non identificabile con i fini delle singole persone fisiche coinvolte.
In seno alle persone giuridiche si distinguono due generi: un insieme di cose, in cui la soggettività giuridica è costituita da beni materiali o spirituali (è il caso, ad esempio, delle fondazioni in cui i beni sono finalizzati a promuovere attività come ospedali, scuole, luoghi di culto...), e un insieme di persone fisiche, almeno tre, che perseguono un fine ecclesiale (can. 115)[1].
Non sono pertanto persone giuridiche quelle forme di aggregazione di più persone che non godono di una vera e propria "soggettività" distinta da quella dei singoli che ne fanno parte o che non sono giuridicamente riconosciute come tali.
Costituzione di una persona giuridica
La persona giuridica nella Chiesa esiste o in virtù di una disposizione divina (la Chiesa Cattolica e la Sede Apostolica), o per disposizione del diritto canonico, oppure per concessione, mediante decreto, da parte dell'autorità ecclesiastica competente (can. 114, §1).
Le persone giuridiche costituite per disposizione canonica sono, ad esempio, i seminari, le diocesi, le provincie ecclesiastiche, le Conferenze Episcopali, le parrocchie, gli Istituti di vita consacrata, ecc.
Per costituire una persona giuridica occorre che l'insieme delle persone (o di beni) abbiano degli obiettivi che trascendono i fini dei singoli, conformi alla missione della Chiesa.
L'elemento decisivo per l'esistenza della persona giuridica, sia essa un insieme di persone che di cose, è proprio il suo fine ecclesiale (apostolato, opere di pietà o di carità, spirituali o temporali, ecc.). Devono, inoltre, esserne riconosciute l'utilità ecclesiale e la disponibilità di mezzi sufficienti, in persone e in beni, per conseguire i propri obiettivi.
La verifica del fine, dell'utilità e dei mezzi delle persone giuridiche costituite per disposizione del diritto è effettuata dallo stesso ordinamento canonico nell'atto di costituzione che conferisce automaticamente la personalità giuridica. Non è possibile, ad esempio, erigere una diocesi o una parrocchia che non sia contemporaneamente anche una persona giuridica.
Per le altre persone giuridiche, create per concessione dell'autorità ecclesiastica, il fine ecclesiale, l'utilità e i mezzi adeguati sono oggetto di accertamento, e il conferimento della personalità giuridica avviene mediante un decreto amministrativo.
La necessità dell'approvazione degli Statuti della persona giuridica da parte dell'autorità della Chiesa è legittimata dall'esigenza di verificare che il suo fine sia conforme alla missione ecclesiale (cfr. can. 117).
Persone giuridiche pubbliche e private
Quando la persona giuridica agisce "a nome" della Chiesa, svolgendo i fini ad essa affidati per il bene comune, è detta "pubblica" (è il caso, ad esempio, delle diocesi, della Conferenza Episcopale, delle parrocchie, degli Istituti di vita consacrata, delle associazioni pubbliche di fedeli...); quando invece non si verifica tale condizione, la persona giuridica è detta "privata" (can. 116).
La persona giuridica pubblica può essere prevista dall'ordinamento canonico oppure essere costituita con un atto d'erezione da parte dell'autorità, mentre la persona giuridica privata può essere costituita solo mediante un decreto.
La persona giuridica è di per sé perpetua e non cessa neppure con il venire meno dei membri della stessa. La sua estinzione può avvenire con una specifica disposizione dell'autorità competente, oppure con l'effettiva non azione per un periodo di cento anni. Solo le persone giuridiche private possono estinguersi, inoltre, per cessazione a norma degli Statuti.
Sia che si tratti di un insieme di persone che di cose, la persona giuridica ha bisogno di una o più persone fisiche che la rappresentano e che agiscono a suo nome, nei limiti stabiliti dal diritto canonico e dai propri Statuti.
Occorre ricordare, infine, che una persona giuridica nella Chiesa non diventa automaticamente tale nell'ambito degli ordinamenti civili. Per agire come persona giuridica all'interno di uno Stato (essere, ad esempio, titolare di beni), è necessario il riconoscimento civile della personalità giuridica canonica. Quest'ultimo è più facilmente conseguibile laddove esistono concordati tra Stato e Chiesa. Non è, invece, sempre agevole in molti Paesi in cui tali accordi non esistono e dove la doppia esistenza, canonica e civile, delle persone giuridiche ecclesiastiche è causa di non poche difficoltà[2].
Silvia Recchi
[1] In questo caso si distingue tra persone giuridiche "collegiali", se l'azione è determinata, anche se in maniera ineguale, dai membri che vi appartengono (es. un'associazione), e "non collegiali", quando sono dirette da singole persone fisiche (es. una parrocchia).
[2] Cfr. Corso istituzionale di diritto canonico. A cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Ancora, Milano 2005, 90-92; L. Vela - F.J.Urrutia, Persona giuridica, in Nuovo Dizionario di Diritto Canonico. A cura di C. Corral Salvador - V. De Paolis - G. Ghirlanda, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1993, 795-799.
Silvia Recchi, membro della Comunità Redemptor hominis, dopo essersi laureata in Scienze Politiche, ha conseguito il dottorato, summa cum laude, in Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana, con una tesi sulla vita consacrata.
Insegna all'Università Cattolica d'Africa Centrale (Yaoundé - Camerun) con il titolo di Direttrice emerita del Dipartimento di Diritto Canonico. È consulente giuridica della Conferenza dei Superiori Maggiori del Camerun e dell'ACERAC (Associazione delle Conferenze Episcopali d'Africa Centrale). È rappresentante per l'Africa del Consorzio Internazionale "Droit Canonique et culture".
È membro della redazione della rivista "Quaderni di diritto ecclesiale" e autrice del commento ai canoni sugli Istituti di vita consacrata nel Codice di Diritto Canonico Commentato (a cura della redazione di "Quaderni di diritto ecclesiale"), Ancora, Milano 2004.
Ha pubblicato numerosi articoli in riviste specializzate di diritto canonico e di vita consacrata.
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