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Comprendere il Diritto Canonico/29
IL SINODO DEI VESCOVI
Strumento di collegialità
Siamo alle porte del secondo Sinodo dei Vescovi per l'Africa, che si terrà in Vaticano dal 4 al 25 ottobre 2009, a cui il Pontefice parteciperà insieme ai Vescovi di cinquantatré nazioni del continente africano, riunendosi per trattare del tema della riconciliazione, della giustizia e della pace. Abbiamo parlato in questo sito web di tale Sinodo sotto diversi aspetti, ci sembra appropriato approfondire l'aspetto canonico per delineare in che cosa consista un Sinodo dei Vescovi e per comprendere la sua funzione ecclesiale.
Il Concilio Ecumenico e il Sinodo dei Vescovi
Il Sinodo è una forma per esprimere la collegialità dei Vescovi. Per il fatto che l'espressione di tale collegialità non è esclusiva del Sinodo dei Vescovi, è necessario un accostamento con il Concilio Ecumenico che di questa collegialità è la forma eminente.
Tra il Concilio Ecumenico e il Sinodo dei Vescovi esiste una differenza qualitativa.
Nel Concilio Ecumenico, infatti, tutti i Vescovi con a capo il Vescovo di Roma, Successore di Pietro, principio visibile e fondamento dell'unità dell'episcopato, formano il Collegio che succede a quello apostolico con a capo Pietro (can. 337 §1).
Il Sinodo dei Vescovi non realizza la collegialità in ugual modo, ma, ciò nonostante, esprime la collegialità in maniera altamente intensa.
Come espresse Giovanni Paolo II, il 30 aprile 1983, nel Discorso al Consiglio della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, "il Sinodo è lo strumento della collegialità ed un potente fattore della comunione in misura diversa da un Concilio Ecumenico. Si tratta però sempre di uno strumento efficace, agile, tempestivo, puntuale a servizio di tutte le Chiese locali e della loro reciproca comunione"[1]. Nato in seno al Concilio Vaticano II, ne è divenuto uno strumento notevole per "l'attuazione degli insegnamenti e degli orientamenti dottrinali e pastorali del Concilio Vaticano II nella vita della Chiesa universale. La chiave sinodale di lettura del Concilio è diventata quasi un luogo di interpretazione, di applicazione e di sviluppo del Vaticano II"[2].
Natura consultiva del Sinodo
Il Sinodo dei Vescovi ha natura consultiva e i Vescovi, riuniti in Sinodo, partecipano all'esercizio della funzione primaziale del Pontefice, tramite l'aiuto e il consiglio offerto a lui. Il Sinodo non ha, infatti, funzione legislativa, come ha un Concilio Ecumenico. Tuttavia, come Pastores gregis, del 16 ottobre 2003, afferma al n. 58: "Il fatto che il Sinodo abbia normalmente una funzione solo consultiva non ne diminuisce l'importanza. Nella Chiesa, infatti, il fine di qualsiasi organo collegiale, consultivo o deliberativo che sia, è sempre la ricerca della verità o del bene della Chiesa".
Solo in determinate situazioni, stabilite dal Pontefice, il Sinodo può svolgere anche una funzione deliberativa. In tali casi, spetta al Pontefice ratificare le decisioni prese (can. 343). "Si comprende così che la capacità di deliberare non è propria del Sinodo, ma gli è concessa dalla pienezza di autorità del Sommo Pontefice e rifluisce alla sua stessa sorgente: questi infatti è tenuto a ratificarne le decisioni"[3].
Anche in questo caso però, non essendo riunito il Collegio Episcopale nella sua interezza, ma solo una parte dei Vescovi, non vi è esercizio di potestà collegiale: è il Pontefice che esercita il suo primato "in modo collegiale" (cann. 333 §2 e 334).
In altre parole, il Pontefice non esercita, nel Sinodo, la sua funzione di capo del Collegio dei Vescovi, ma l'ufficio primaziale che egli detiene su tutta la Chiesa (e non solo sul Collegio)[4].
Legame con il Pontefice
L'Assemblea del Sinodo dei Vescovi è sottoposta direttamente all'autorità del Pontefice per la sua convocazione; per la ratifica dei membri eletti; per la designazione di altri; per la periodicità; per il luogo di convocazione; per gli argomenti delle questioni da trattare e per la definizione dell'ordine dei lavori, presieduti dal Pontefice stesso o da altri da lui designati; per la sospensione, lo scioglimento, il trasferimento e la chiusura dell'Assemblea (can. 344). Non appena terminati i lavori, "cessa l'incarico affidato nel Sinodo stesso ai Vescovi e agli altri membri" (can. 347 §1). Se durante i lavori sinodali venisse a mancare il Pontefice, è sospesa di diritto l'Assemblea del Sinodo fino alla decisione del nuovo Pontefice (can. 347 §2).
È importante rilevare che, in un momento cruciale della Chiesa in Africa, sia stato il Sinodo lo strumento ecclesiale ritenuto idoneo per imboccare il cammino di riconciliazione, pace e giustizia; un cammino in unione con Pietro strettamente legato ai suoi Pastori. Esso "sarà un'occasione provvidenziale per la Chiesa Cattolica, pellegrina in Africa, per irrobustire ancora di più la sua opera evangelizzatrice... Il Santo Padre non mancherà di confermare nella fede i Padri sinodali rappresentanti dell'episcopato africano, che a loro volta trasmetteranno ai fedeli delle rispettive Diocesi l'esperienza vitale dell'unica fede cristiana nella molteplicità delle sue espressioni: 'un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre' (cfr. Ef 4, 5). La partecipazione ai lavori sinodali del Romano Pontefice, Presidente del Sinodo dei Vescovi, è garanzia dell'unità nella carità della Chiesa universale, che si rallegra di ricevere dalle Chiese particolari e di offrire ad esse i doni della fede, della speranza e della carità nelle loro molteplici espressioni."[5].
Maria Cristina Forconi
[1] Giovanni Paolo II, Discorso al Consiglio della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi (30 aprile 1983) , in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VI/1, Libreria Editrice Vaticana 1983, 1104.
[2] Giovanni Paolo II, Discorso al Consiglio della Segreteria Generale del Sinodo..., 1105.
[3] Codice di diritto canonico commentato. A cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Ancora Editrice, Milano 20093, 338.
[4] Cfr. A. Perlasca, La Chiesa Universale, in Corso istituzionale di diritto canonico. A cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Ancora Editrice, Milano 2005, 272-273.
[5] N. Eterović, Conferenza stampa di presentazione dei lineamenta della seconda Assemblea speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi (27 giugno 2006), in www.vatican.va
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Maria Cristina Forconi, membro della Comunità Redemptor hominis, ha conseguito il dottorato, summa cum laude, in Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana, con specializzazione in giurisprudenza.
Ha pubblicato: M. C. Forconi, Tu, solamente tu. Antropologia come fondamento dell'unità e dell'indissolubilità del patto matrimoniale, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2004.
Attualmente è Giudice Ecclesiastico del Tribunale diocesano di Roermond (Paesi Bassi); collaboratrice del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Hasselt (Belgio); avvocato del Tribunale diocesano di Mechelen e del tribunale di appello di Anversa (Belgio).
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