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Comprendere il Diritto Canonico/31
I matrimoni "misti"/1
Il mondo attuale, per lo sviluppo delle comunicazioni, delle migrazioni di massa, dell'aumento di profughi che da paesi non cattolici arrivano numerosi nei paesi tradizionalmente cattolici, ha visto aumentare considerevolmente il numero dei matrimoni misti.
Nel diritto della Chiesa, il matrimonio "misto" è un matrimonio contratto fra due persone battezzate, di cui una è stata battezzata nella Chiesa cattolica, oppure in essa è stata accolta, mentre l'altra appartiene ad una Chiesa o ad una comunità ecclesiale di cui si riconosce la validità del battesimo, ma che non ha una piena comunione con la Chiesa cattolica. È il caso, ad esempio, delle Chiese ortodosse e protestanti[1].
Un delicato problema pastorale
I matrimoni misti costituiscono un problema delicato e complesso al quale la Chiesa ha dedicato sempre un'attenzione ed una cura pastorale particolari, per i molteplici aspetti teologici, giuridici e pastorali che presentano. La Chiesa vi scorge, infatti, un pericolo per la fede della parte cattolica e per l'educazione cattolica dei figli nati da tali matrimoni, oltre che un possibile ostacolo alla piena comunione nella vita coniugale.
Il fatto che uno dei coniugi sia un battezzato non cattolico non rappresenta un impedimento in senso canonico. Gli "impedimenti dirimenti" rendono i fedeli incapaci di contrarre un matrimonio valido nella Chiesa cattolica. Essi si riferiscono a particolari situazioni personali, come ad esempio un matrimonio tra consanguinei, o con persone che hanno già contratto un matrimonio religioso o che hanno fatto professione di voti in un istituto religioso, ecc.
Tuttavia per i motivi che abbiamo esposto, per la celebrazione del matrimonio misto si richiede una licenza previa, cioè un permesso, un'autorizzazione da parte dell'autorità ecclesiastica.
L'Ordinario del luogo, che a suo prudente discernimento vede una causa giusta e ragionevole per la celebrazione del matrimonio, può accordare la sua autorizzazione, nel rispetto di alcune condizioni di cautela che il codice stabilisce (cfr. can. 1125). L'omissione di quest'autorizzazione provocherebbe un'illegittimità, cioè una mancanza di conformità alle norme della Chiesa, ma non rende il matrimonio invalido.
Le condizioni richieste dal Codice per i matrimoni misti esigono che la parte cattolica dichiari di esser pronta a rimuovere gli eventuali pericoli per la sua fede e di fare il possibile affinché i figli siano battezzati ed educati nella fede cattolica. Di queste intenzioni deve essere informata la parte non cattolica.
Le norme delle Conferenze Episcopali
Per favorire una certa uniformità di criteri nella formulazione delle dichiarazioni e delle promesse da parte del coniuge cattolico, il diritto canonico affida alla Conferenza Episcopale il compito di stabilirne le modalità concrete.
La Conferenza Episcopale Italiana ha emanato a riguardo delle norme dettagliate[2].
La parte cattolica deve sottoscrivere davanti al parroco la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandono della propria fede e promettere di fare il possibile perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica. Il parroco deve attestare che il coniuge non cattolico è informato ed è consapevole di queste promesse.
Entrambi i contraenti devono essere istruiti sulle proprietà del matrimonio cristiano come l'unità (monogamia), la fedeltà, l'indissolubilità, e sui fini istituzionali di esso, come ad esempio l'educazione dei figli nati dal matrimonio; proprietà e fini che non debbono essere esclusi nel loro consenso.
Le dichiarazioni delle parti sono quindi presentate all'Ordinario del luogo, insieme alla domanda di licenza per il matrimonio misto.
Il compito del parroco
La funzione pastorale che il parroco è chiamato a svolgere è di particolare importanza. Durante l'istruttoria matrimoniale deve richiedere alla parte non cattolica, oltre al certificato di battesimo, anche una dichiarazione scritta, comprovata da un testimone idoneo, di non aver mai contratto alcun matrimonio precedente.
Questa procedura non è un'espressione di sfiducia nei confronti della parte non cattolica, ma un mezzo per tutelare la sacralità e la validità del matrimonio. Il parroco deve anche curare le normali pubblicazioni canoniche nella parrocchia del domicilio della parte cattolica.
In vista della celebrazione di un matrimonio misto, la Chiesa chiede che i suoi ministri abbiano una cura particolare per la preparazione dei coniugi; essi devono essere aiutati a conoscere le difficoltà che possono insorgere nella vita coniugale tra persone che non sono legate dal vincolo della stessa fede o della medesima comunione ecclesiale.
Silvia Recchi
[1] Si tratta, in pratica, dei matrimoni interconfessionali, da distinguere dai matrimoni di “disparità di culto”, vale a dire interreligiosi, che uniscono una parte cattolica ed una non battezzata. Quest’ultima situazione rappresenta un vero “impedimento” canonico e per la celebrazione del matrimonio occorre la “dispensa” dall’impedimento da parte dell’autorità ecclesiastica.
[2] Approvate con Decreto generale del 5 novembre 1990.
Silvia Recchi, membro della Comunità Redemptor hominis, dopo essersi laureata in Scienze Politiche, ha conseguito il dottorato, summa cum laude, in Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana, con una tesi sulla vita consacrata.
Insegna all'Università Cattolica d'Africa Centrale (Yaoundé - Camerun) con il titolo di Direttrice emerita del Dipartimento di Diritto Canonico. È consulente giuridica della Conferenza dei Superiori Maggiori del Camerun e dell'ACERAC (Associazione delle Conferenze Episcopali d'Africa Centrale). È rappresentante per l'Africa del Consorzio Internazionale "Droit Canonique et culture".
È membro della redazione della rivista "Quaderni di diritto ecclesiale" e autrice del commento ai canoni sugli Istituti di vita consacrata nel Codice di Diritto Canonico Commentato (a cura della redazione di "Quaderni di diritto ecclesiale"), Ancora, Milano 2004.
Ha pubblicato numerosi articoli in riviste specializzate di diritto canonico e di vita consacrata.
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