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Comprendere il Diritto Canonico/32


Un'interpretazione personale erronea

che favorisce la confusione


Nell'articolo apparso su "Observador Semanal", n. 226 (5 novembre 2009) 2 [supplemento di "Última Hora" (Paraguay)], "Qual è la responsabilità della Chiesa nel mondo attuale?", firmato da P. Aldo, l'Autore, preoccupato per una confusione tra i fedeli della Chiesa in Paraguay, parla dei rischi di ciò che definisce un episcopalismo più o meno latente, ovvero "il rischio di ridurre la Chiesa particolare a Chiesa locale".

Alla domanda: "Qual è la differenza tra la Chiesa particolare e quella locale?", l'Autore risponde che "la prima è una parte del tutto, è una Chiesa che si comprende all'interno della cattolicità, della fedeltà effettiva e affettiva con il Santo Padre e in questa comunione respira a pieni polmoni. La seconda è una Chiesa che di fatto vive una autonomia, respira con i suoi propri polmoni e si distanzia dalla cattolicità". In conclusione, secondo l'Autore, la Chiesa particolare sarebbe cattolica, la Chiesa locale, invece, "eretica".

Riteniamo necessario intervenire per un dovere di chiarificazione delle nozioni divulgate che rischiano di veicolare una più grave confusione.

Un'evoluzione terminologica

Nei documenti del Concilio, le espressioni "Chiesa particolare" e "Chiesa locale" sono utilizzate indifferentemente per indicare la diocesi (cfr. UR 14) o i gruppi di Chiese di un particolare rito (cfr. OE 2). Per il Concilio, in effetti, la Chiesa particolare è principalmente la diocesi, chiamata anche Chiesa locale, sottolineandone in questo modo l'aspetto territoriale (cfr. CD 11;23; OE 4).

Un documento più recente come l'importante Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede, Communionis notio, del 28 maggio 1992, al n. 9, parla indifferentemente di "Chiesa particolare" e "Chiesa locale", interscambiando le espressioni. Gli Apostoli sono chiamati "rappresentanti dell'unica Chiesa e futuri fondatori delle Chiese locali". Vi si afferma inoltre che dalla Chiesa, "originata e manifestatasi universale, hanno preso origine le diverse Chiese locali, come realizzazioni particolari dell'una ed unica Chiesa di Gesù Cristo".

La Chiesa locale designa, dunque, la diocesi. Tuttavia, il criterio territoriale che è messo in evidenza nell'espressione non è un criterio assoluto per definire una diocesi, possono esserci "altri criteri di tipo personale, di rito, di lingua di razza o altri motivi (can. 372)"[1].

Per questo, nei documenti del dopo Concilio si afferma sempre più la tendenza a preferire l'espressione "Chiesa particolare" a quella di "Chiesa locale". La ragione è costituita dal fatto che la prima è comprensiva anche delle diocesi erette con un criterio non territoriale, bensì personale, cioè in base alle categorie di persone. Il territorio di per sé, in effetti, non è costitutivo della diocesi, esso determina piuttosto quella "porzione" del popolo di Dio che la fa esistere.

Questa scelta terminologica si afferma definitivamente con il nuovo Codice che abbandona del tutto l'espressione "Chiesa locale" e parla solo di "Chiesa particolare".

La scelta è fatta in base ad un'esigenza di chiarezza, propria del diritto, anche se alcuni teologi hanno voluto mettere in luce l'impoverimento di linguaggio[2].

Secondo costoro, infatti, nella teologia della Chiesa locale si fa allusione alla funzione propria del "luogo", che non è secondaria né marginale. In effetti, l'unico evento di salvezza fa nascere delle Chiese distinte, solo perché esso è "mediato" dalle differenti condizioni geografiche, storiche e culturali dei diversi luoghi in cui si manifesta. L'identità di una Chiesa è particolarmente legata ad un luogo e ad una cultura. La ricchezza di questi contenuti non risulta nell'espressione "Chiesa particolare".

Ciò non toglie che le due espressioni, sottolineando un diverso aspetto, si riferiscono alla stessa realtà che è appunto quella della diocesi e delle circoscrizioni assimilate.

Per il Codice di diritto canonico, le Chiese particolari sono le diocesi e le circoscrizioni ecclesiastiche, quali la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e l'amministrazione apostolica eretta stabilmente (can. 368).

Gli elementi che caratterizzano la diocesi sono definiti nel can. 369: "La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica".

Universale e particolare

La scelta operata in favore dell'espressione "Chiesa particolare" si comprende anche in riferimento all'espressione "Chiesa universale". Occorre tuttavia capire bene il senso di tale contrapposizione, per evitare una visione equivoca di Chiesa. In effetti, la Chiesa particolare non è, come l'Autore dell'articolo citato sopra afferma, "una parte del tutto", un frazionamento della Chiesa universale, ma una manifestazione piena dell'evento di Cristo.

La Lumen gentium ha chiarito bene il rapporto tra la Chiesa universale e le Chiese particolari; queste ultime sono "formate ad immagine della Chiesa universale e in esse e da esse (in quibus et ex quibus) è costituita l'una e l'unica Chiesa cattolica" (LG 23). Le Chiese particolari non sono una parte del tutto, né una frazione o una realizzazione parziale o subordinata della Chiesa universale.

Esse sono vera Chiesa, anche se non tutta la Chiesa, "perché, pur essendo particolari, in esse si fa presente la Chiesa universale con tutti i suoi elementi essenziali, ... in ogni Chiesa particolare è veramente presente e agisce la Chiesa di Cristo, Una, Santa, Cattolica e Apostolica"[3].

Allo stesso modo, la Chiesa universale non può essere concepita come una somma o una federazione delle Chiese particolari; deve invece essere compresa a partire dal suo rendersi concreta nelle Chiese particolari e si realizza proprio nella comunione tra tutte le Chiese.

Con ciò crediamo aver apportato un chiarimento delle espressioni menzionate. Una terminologia può trasmettere nozioni dottrinali importanti che richiedono esattezza e precisione.

Ci sembra, dunque, che ci sia stato un fraintendimento da parte dell'Autore dell'articolo citato all'inizio, il quale invece di contribuire ad una chiarificazione in rapporto a situazioni ecclesiali delicate, introduce un'interpretazione personale erronea che favorisce la confusione.

Silvia Recchi



[1] U. Navarrete - F.J. Urrutia, Nuevo Derecho Canónico. Presentación y comentario, Publicaciones ITER, Caracas 1987, 74.
[2] Cfr. tra tutti, H. Legrand, L'Église se réalise en un lieu, in Initiation à la pratique de la théologie. Dogmatique II. A cura di B. Lauret e F. Refoulé, Cerf, Paris 1986, 158.
[3] Communionis notio, 7 e 9.


Silvia Recchi, membro della Comunità Redemptor hominis, dopo essersi laureata in Scienze Politiche, ha conseguito il dottorato, summa cum laude, in Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana, con una tesi sulla vita consacrata.
Insegna all'Università Cattolica d'Africa Centrale (Yaoundé - Camerun) con il titolo di Direttrice emerita del Dipartimento di Diritto Canonico. È consulente giuridica della Conferenza dei Superiori Maggiori del Camerun e dell'ACERAC (Associazione delle Conferenze Episcopali d'Africa Centrale). È rappresentante per l'Africa del Consorzio Internazionale "Droit Canonique et culture".
È membro della redazione della rivista "Quaderni di diritto ecclesiale" e autrice del commento ai canoni sugli Istituti di vita consacrata nel Codice di Diritto Canonico Commentato (a cura della redazione di "Quaderni di diritto ecclesiale"), Ancora, Milano 2004.
Ha pubblicato numerosi articoli in riviste specializzate di diritto canonico e di vita consacrata.




25/11/09

 
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