Comprendere il Diritto Canonico/33
I MATRIMONI "MISTI"/2
Nella prima parte riguardante questo argomento, abbiamo parlato del significato dei matrimoni misti e della cura pastorale che la Chiesa riserva ai fedeli di diverse confessioni cristiane che intendono unirsi in matrimonio. Sono state, quindi, esposte le condizioni richieste per tutelare la fede della parte cattolica. Passiamo ora a considerare la "forma" che il diritto della Chiesa richiede per la celebrazione di questi matrimoni.
La forma della celebrazione
La celebrazione dei matrimoni misti deve rispettare, in generale, le norme relative alla forma canonica prevista per tutti i matrimoni in cui almeno uno dei coniugi è di fede cattolica (can. 1108 del Codice di diritto canonico). Questo per il rispetto della natura sacra del matrimonio e per assicurare la preparazione catechetica e pastorale dei coniugi.
La "forma canonica" del matrimonio non è da confondere con la "cerimonia liturgica". Quest'ultima consiste nel rito liturgico appropriato al sacramento, inserito o meno in una celebrazione eucaristica. La forma canonica, invece, si limita a prescrivere che i coniugi esprimano il loro consenso matrimoniale davanti ad un ministro o un rappresentante della Chiesa Cattolica, in presenza di due testimoni.
Tale forma canonica è suscettibile di eccezioni nei matrimoni misti.
Ad esempio, nei matrimoni contratti con fedeli appartenenti alla Chiesa ortodossa, in cui i principi teologici e disciplinari sono vicini a quelli cattolici, il sacramento del matrimonio deve essere celebrato davanti ad un ministro sacro, tanto cattolico come ortodosso (can. 1127 §1).
In situazioni particolari, poi, in cui ci sono delle gravi difficoltà per l'osservanza della forma canonica, il Codice prevede che l'Ordinario del luogo del fedele cattolico dia una dispensa dall'obbligo di essa.
In questo caso, si richiede semplicemente che la celebrazione del matrimonio avvenga in una qualche "forma pubblica" (can. 1127 §2), in modo da evitare le celebrazioni clandestine. La forma civile del matrimonio, ad esempio, potrebbe essere sufficiente, purché avvenga secondo le leggi civili, che prevedono il consenso dei futuri coniugi, e non sia semplicemente una unione "di fatto" (com'è il caso nei matrimoni consuetudinari in Africa).
Per evitare confusioni nei contraenti e negli stessi fedeli che partecipano alla celebrazione del matrimonio, il diritto della Chiesa vieta la "doppia" celebrazione religiosa. È proibito cioè che, prima o dopo la celebrazione canonica, ci sia un'altra cerimonia religiosa dello stesso matrimonio, in cui i due coniugi esprimono il loro consenso matrimoniale (can. 1127 §3).
È ugualmente proibita la celebrazione "ecumenica", cioè l'assistenza simultanea da parte del ministro cattolico e del ministro non cattolico, che insieme chiedono il consenso matrimoniale delle parti.
Non è, invece, vietato che alla celebrazione del rito cattolico partecipi il ministro non cattolico, come testimone, oppure intervenendo con una lettura biblica, con parole d'augurio e con preghiere comuni. Lo stesso vale per il ministro cattolico presente al rito non cattolico.
È la Conferenza Episcopale che deve dettare le norme concrete per la concessione della dispensa dalla forma canonica nel matrimonio misto, norme che gli Ordinari del luogo sono tenuti a rispettare.
Le disposizioni della Conferenza Episcopale
La Conferenza Episcopale Italiana ha stabilito che l'Ordinario del luogo può accordare la dispensa dalla forma canonica, nei casi in cui lo esige il rispetto delle esigenze personali del contraente non cattolico. Questo, ad esempio, in riferimento al suo rapporto di amicizia con il ministro acattolico, ad una forte opposizione nell'ambito familiare, al fatto che il matrimonio deve essere celebrato in un Paese non cattolico, ecc.
In tutti questi casi, la Conferenza Episcopale Italiana ha disposto[1] che è sufficiente celebrare le nozze davanti ad un legittimo ministro del culto, cattolico o non cattolico. In Italia, si esclude per i matrimoni misti il solo rito civile, per dare risalto in qualche modo al carattere religioso del matrimonio. La stessa norma non è applicata in altri paesi dove non è in vigore il matrimonio concordatario.
La concessione della dispensa dalla forma canonica non esime il parroco del fedele cattolico dall'adempimento dei suoi obblighi, nelle procedure preliminari alla celebrazione del matrimonio. Tocca a lui, quindi, inoltrare all'Ordinario del luogo la domanda di dispensa dalla forma canonica. Dopo la celebrazione dovrà anche chiedere alla parte cattolica un attestato dell'avvenuto matrimonio, per poterlo registrare nei registri parrocchiali.
In Italia, al matrimonio misto celebrato secondo la forma canonica devono essere assicurati gli effetti civili, attraverso la procedura concordataria.
Per il rito della celebrazione, la Conferenza Episcopale raccomanda il rispetto dei libri liturgici, nelle disposizioni previste per il matrimonio tra due persone battezzate. Il ministro acattolico può partecipare attivamente alla litugia della Parola e alla preghiera comune. La stessa partecipazione è possibile, laddove è stata concessa la dispensa dalla forma canonica, al ministro cattolico invitato al rito non cattolico.
I matrimoni misti, sempre più frequenti ai nostri giorni, richiedono una preparazione accurata dei due contraenti che il parroco della parte cattolica deve assicurare, al fine di garantire il rispetto della sacralità del matrimonio e la consapevolezza, nel fedele cattolico, degli impegni assunti per tutelare la propria fede e assicurarla, per quanto possibile, ai figli nati dal matrimonio.
Silvia Recchi
[1] Con Decreto generale del 5 novembre 1990, n. 50-53.
Silvia Recchi, membro della Comunità Redemptor hominis, dopo essersi laureata in Scienze Politiche, ha conseguito il dottorato, summa cum laude, in Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana, con una tesi sulla vita consacrata.
Insegna all'Università Cattolica d'Africa Centrale (Yaoundé - Camerun) con il titolo di Direttrice emerita del Dipartimento di Diritto Canonico. È consulente giuridica della Conferenza dei Superiori Maggiori del Camerun e dell'ACERAC (Associazione delle Conferenze Episcopali d'Africa Centrale). È rappresentante per l'Africa del Consorzio Internazionale "Droit Canonique et culture".
È membro della redazione della rivista "Quaderni di diritto ecclesiale" e autrice del commento ai canoni sugli Istituti di vita consacrata nel Codice di Diritto Canonico Commentato (a cura della redazione di "Quaderni di diritto ecclesiale"), Ancora, Milano 2004.
Ha pubblicato numerosi articoli in riviste specializzate di diritto canonico e di vita consacrata.
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