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Comprendere il Diritto Canonico/34


LA LITURGIA DOMENICALE


Per diritto liturgico s'intende l'insieme delle norme che regolano la liturgia ecclesiale.

La normativa liturgica scaturisce dalla natura e dalla funzione della missione santificatrice della Chiesa. La liturgia ha un duplice senso: uno discendente di rendere santi gli uomini e l'altro ascendente di rendere gloria a Colui che solo è santo, a Dio. Ha come scopo far partecipare l'uomo alla vita divina e rendere culto a Dio[1]. Questi due aspetti legano l'azione di Dio a quella dell'uomo in maniera inscindibile, così che per mezzo di segni visibili compiuti dall'uomo vengono significati gli interventi di Dio per la salvezza dell'uomo. Tali atti umani, per quanto semplici e poveri possano essere, rendono dunque possibili gesti divini: senza i primi, non si possono avere i secondi. Da questo si può evincere l'importanza della liturgia per la Chiesa.

Le norme liturgiche del Codice di diritto canonico, che troviamo raccolte nel libro IV sotto il titolo "La funzione di santificare della Chiesa", presentano caratteristiche cristologiche ed ecclesiologiche, secondo quanto il Concilio Vaticano II aveva messo in luce nella Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, affermando, al n. 7, che "ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza".

La celebrazione eucaristica

Come afferma il can. 897 del Codice di diritto canonico, nella vita liturgica del cristiano ha un posto eminente il Sacrificio eucaristico, "culmine e fonte di tutto il culto e della vita cristiana, mediante il quale è significata e prodotta l'unità del popolo di Dio e si compie l'edificazione del Corpo di Cristo". In esso, infatti, lo stesso Cristo Signore è presente, viene offerto ed è preso come cibo, e mediante il quale continuamente vive e cresce la Chiesa. A questo riguardo, Benedetto XVI mette in luce, al n. 15 dell'Esortazione apostolica Sacramentum Caritatis, che "l'Eucaristia è costitutiva dell'essere e dell'agire della Chiesa".

In base a ciò, la Chiesa, tramite il Codice di diritto canonico, si rivolge ai fedeli perché "abbiano in sommo onore la santissima Eucaristia, partecipando attivamente nella celebrazione dell'augustissimo Sacrificio" (can. 898), e aggiunge, al can. 1246 §1, che il giorno di domenica, in cui si celebra il mistero pasquale, "deve essere osservato in tutta la Chiesa come il primordiale giorno festivo di precetto".

Tale principio trae le sue origini dagli inizi della Chiesa, quando si designava "con le stesse parole Corpus Christi il Corpo nato dalla Vergine Maria, il Corpo eucaristico e il Corpo ecclesiale di Cristo. Questo dato ben presente nella tradizione ci aiuta ad accrescere in noi la consapevolezza dell'inseparabilità tra Cristo e la Chiesa"[2], e dunque tra Cristo e la liturgia.

La celebrazione eucaristica, inoltre, coinvolge l'intera vita del popolo di Dio che, nel Signore Risorto, riassume tutte le sue fatiche, aspirazioni, speranze. "Perciò, la Messa non può essere un momento separato dalla nostra vita, dalla famiglia, dal lavoro, dallo studio, dai problemi degli uomini. Senza tali requisiti, l'Eucaristia si riduce a un atto clericale, realizzato da un clero diventato una casta di persone separate, mentre i sacerdoti devono essere uomini tra gli uomini"[3]. L'Eucarestia è, dunque, l'atto liturgico per eccellenza di tutto il popolo di Dio che si unisce al suo Signore nella offerta dell'altare.

Il precetto domenicale

Dalla centralità della celebrazione eucaristica domenicale nella vita del cristiano, in sintonia con le intenzioni del Concilio Vaticano II, in particolare della Sacrosanctum Concilium, proviene la prescrizione del can. 1247 che stabilisce: "La domenica e le altre feste di precetto i fedeli sono tenuti all'obbligo di partecipare alla Messa".

Il precetto riguarda tutti i battezzati della Chiesa Cattolica, che hanno compiuto il settimo anno di età e che godono di sufficiente uso di ragione (can. 11). Il precetto può essere soddisfatto con la partecipazione alla Messa, dovunque essa venga celebrata nel rito cattolico, nello stesso giorno di festa o nel vespro precedente, secondo quanto stabilisce il can. 1248 §1.

L'eccezione a tale obbligo è determinata dalla "mancanza del ministro sacro" o da "altra causa grave", come stabilisce il can. 1248 §2. In questo caso, "si raccomanda vivamente che i fedeli prendano parte alla liturgia della Parola", celebrata secondo le disposizioni del Vescovo diocesano, nella chiesa parrocchiale o in altro luogo sacro; oppure dedichino un congruo tempo alla preghiera, personalmente o in famiglia o in gruppi di famiglie.

Soffermandoci sulla clausola che dispensa il fedele cristiano per "cause gravi" dal soddisfare al precetto festivo, il Catechismo della Chiesa Cattolica, al n. 2181, precisa che tra esse sono da annoverare la malattia e la cura dei lattanti. Tali disposizioni permettono di alleviare i disagi alle persone interessate e di svolgere la liturgia con il rispetto e l'ordine dovuti dalla dignità dell'azione liturgica. Inoltre, il proprio parroco può dispensare dal precetto domenicale.

Coloro che deliberatamente, se non sono impediti dalle cause già menzionate, non ottemperano all'obbligo di partecipare alla Messa domenicale commettono un peccato grave.

Liturgia eucaristica e religiosità popolare

Nessuna azione può eguagliare in efficacia la liturgia che, per sua natura, supera di gran lunga i pii esercizi e le varie forme della devozione e della religiosità popolare. Essi vanno orientati alla liturgia, senza creare contrapposizioni o emarginazioni di sorta e senza mescolare le diverse espressioni e formule di pietà con le celebrazioni liturgiche[4].

Ciò non significa che la preghiera del Rosario, la partecipazione a processioni e pellegrinaggi, la venerazione di reliquie, medaglie o immagini sacre, con preghiere o candele, non abbiano significato. Queste manifestazioni di religiosità popolare sono "un prolungamento della vita liturgica della Chiesa, ma non la sostituiscono"[5].

Bisogna rispettare, infatti, la giusta scala di valori, non sostituendo le celebrazioni liturgiche della comunità cristiana con atti di pietà, e neppure mescolando questi ultimi alle celebrazioni liturgiche. Le pratiche devozionali non hanno, infatti, un valore a sé stante, ma solo in rapporto ai misteri del Cristo, la cui risurrezione è celebrata con l'Assemblea eucaristica domenicale.

Maria Cristina Forconi



[1] Cfr. R. Coronelli, La missione sacerdotale della Chiesa, in Corso istituzionale di diritto canonico. A cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Ancora Editrice, Milano 2005, 307.

[2] Sacramentum Caritatis, 15.

[3]
E. Grasso, Dal sacrificio alla festa. La struttura della Messa è la struttura della nostra vita, Editrice Missionaria Italiana (Mosaico della Missione 2), Bologna 2009, 37.

[4]
Cfr. R. Coronelli, La missione sacerdotale della Chiesa..., 312.

[5] Catechismo della Chiesa Cattolica, 1675.


 

Maria Cristina Forconi, membro della Comunità Redemptor hominis, ha conseguito il dottorato, summa cum laude, in Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana, con specializzazione in giurisprudenza.

Ha pubblicato: M. C. Forconi, Tu, solamente tu. Antropologia come fondamento dell'unità e dell'indissolubilità del patto matrimoniale, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2004.

Attualmente è Giudice Ecclesiastico presso il Tribunale Diocesano di Roermond (Paesi Bassi) e presso il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza di Gent, nella sede diocesana di Hasselt (Belgio).

 

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