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Comprendere il Diritto Canonico/35



LE CHIERICHETTE

Le donne e il servizio all'altare


Nella maggior parte delle parrocchie dei Paesi d'Africa centrale, numerose sono le "chierichette" che, con i loro coetanei maschi, si occupano con impegno del servizio all'altare. Lo stesso succede anche in altri continenti.

È noto che in un passato non troppo remoto era severamente proibito a una donna di svolgere il servizio all'altare.

Cosa prevede, oggi, la normativa della Chiesa a riguardo?

Secondo il can. 230 §2 del Codice di Diritto Canonico, si ammette che "i laici, per incarico temporaneo, possono svolgere nelle azioni liturgiche la funzione di lettore, ugualmente tutti i laici possono svolgere la funzione di commentatore, cantore e altre a norma di diritto".

In questo paragrafo del canone citato non si fa nessuna distinzione tra uomini e donne, si tratta di incarichi ad tempus o ad actum, cioè di durata temporanea o per atti precisi nelle azioni liturgiche.

In pratica si tratta dell'attività di lettore, che può essere esercitata come funzione temporanea sia da uomini che da donne con la dovuta preparazione e delle funzioni di commentatore, cantore e altre non specificate nel canone che tutti i fedeli laici possono svolgere.

Il canone non usa la parola "ministero", bensì quella di "funzione" (munus), per lo svolgimento della quale non occorre nessuna istituzione canonica.

È da notare che neanche per incarico temporaneo si parla nel canone della possibilità che le donne svolgano le funzioni d'accolito (in pratica il servizio all'altare), come invece è esplicitato per la funzione temporanea del lettorato.

Storia di un'evoluzione

A riguardo del problema specifico del servizio all'altare da parte delle donne, se consideriamo l'iter redazionale del § 2 del canone citato, dobbiamo escludere un tale servizio tra le funzioni in esso previste. In effetti, l'intenzione della Commissione impegnata nella redazione del nuovo Codice, da quanto risulta chiaramente nei dibattiti, contemplava in maniera esplicita tale esclusione. Quest'ultima si basava sul "Motu Proprio" di Paolo VI, Ministeria quaedam e sul diritto liturgico in vigore[1].

I consultori della Commissione avvertirono tuttavia che una simile esclusione era superata, in quanto l'autorità ecclesiastica, con l'Istruzione Immensae caritatis del 29 febbraio 1973, aveva già permesso alle donne la possibilità di distribuire la sacra Comunione, di proclamare la parola di Dio in Chiesa, nonché di leggere le intenzioni nella preghiera universale. Essi decisero, in ogni modo, che nel Codice era meglio non dire niente a riguardo.

L'esclusione delle donne dal servizio all'altare diventa così sempre più oggetto di dibattito e di dissenso, esplicitato in particolare in seno all'assemblea sinodale del 1987. I Vescovi notarono che non aveva senso escludere le donne dal servizio all'altare quando, di fatto, si permetteva loro di essere ministri straordinari della sacra Comunione, sottolineando quanto sia difficile oggi difendere l'interdizione a una donna di portare le ampolline, nel momento in cui può portare tranquillamente la pisside[2].

L'apertura alle donne ai ministeri laicali e al servizio all'altare era sempre più considerata come un'esigenza implicita del principio di uguaglianza fra gli uomini e le donne, anche se alcuni autori vedevano l'esclusione della donna dal servizio all'altare in continuità con la plurisecolare tradizione della Chiesa.

Un'interpretazione "sovversiva"

Secondo quanto abbiamo detto, l'interpretazione autentica del can. 230 §2 da parte del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, confermata dal Santo Padre l'11 luglio 1992 e promulgata nel 1994, ha rappresentato una vera innovazione. Alla domanda se tra le funzioni liturgiche che i laici, sia uomini che donne, possono esercitare secondo il §2 del can. 230 vi sia compreso anche il servizio all'altare, la Commissione di interpretazione risponde di sì. Tale risposta affermativa doveva essere compresa secondo le indicazioni che la Sede Apostolica avrebbe pubblicato.

Con la promulgazione di tale interpretazione autentica, infatti, secondo la richiesta del Santo Padre, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti indirizzava ai Presidenti delle Conferenze Episcopali una Lettera circolare che comunicava il contenuto della risposta della Commissione e faceva alcune precisazioni.

La lettera dà ai Vescovi alcuni orientamenti. Afferma che il can. 230 §2 ha un carattere permissivo e non di precetto; spetta perciò al Vescovo, nella propria diocesi, dare un giudizio prudenziale sulla sua applicazione. Si ricorda che sarà sempre molto opportuno seguire la nobile tradizione del servizio all'altare da parte dei ragazzi, tradizione che ha permesso lo sviluppo delle vocazioni sacerdotali. Infine si aggiunge che, laddove il Vescovo permette il servizio all'altare da parte delle donne, ciò dovrà essere ben spiegato ai fedeli, tenendo conto che questi servizi liturgici sono da considerare come delle funzioni temporanee, secondo il giudizio del Vescovo e senza alcun diritto a essere svolti da parte dei laici, uomini o donne che siano[3].

La risposta del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, dunque, più che "interpretare" il contenuto del canone sembra operare una vera innovazione, includendo una funzione per le donne, cioè il servizio all'altare, che non era nelle intenzioni della Commissione impegnata nella redazione del Codice.

Tale inclusione suppone, ovviamente, che il servizio all'altare ha, come base sacramentale, i sacramenti del Battesimo e della Cresima e non è da considerare una funzione suppletiva del clero. Questa considerazione non impedisce tuttavia che l'esercizio del servizio all'altare possa essere riservato dall'autorità ecclesiastica agli uomini, com'era nel passato, laddove ciò è suggerito da motivi pastorali[4].

L'interpretazione autentica del can. 230 §2 non rimette in discussione la riserva dei ministeri istituiti dell'accolitato e del lettorato agli uomini. Sotto l'aspetto liturgico e giuridico rimane una distinzione tra il servizio all'altare e l'essere accolito. Questa distinzione, tuttavia, che consiste in ultima analisi solo nella stabilità del servizio, fa apparire l'esclusione delle donne dal ministero istituito del lettorato e dell'accolitato, ancora più problematica.

Silvia Recchi



[1] "Secondo le norme liturgiche della Chiesa, è vietato alle donne (siano esse fanciulle, spose o religiose) servire all'altare il sacerdote in qualsiasi chiesa, casa, convento, collegio o istituto femminile", Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, Istruzione Liturgicae instaurationes, 5 settembre 1970. La posizione è riaffermata nella successiva Istruzione Inestimabile donum del 3 aprile 1980.
[2] Cfr. P. Jounel, Les ministères non ordonnés dans l'Eglise, in "La Maison Dieu" 149 (1982) 105.
[3] Cfr. Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, Lettera circolare Credo doveroso, 15 marzo 1994.
[4] Per approfondire l'argomento cfr. S. Recchi, I ministeri dell'accolitato e del lettorato riservati agli uomini. Il ruolo della donna nei ministeri laicali, in I laici nella ministerialità della Chiesa (a cura dell'Associazione Canonistica Italiana), Quaderni della Mendola 8, Glossa, Milano 2000, 293-312.


Silvia Recchi, membro della Comunità Redemptor hominis, dopo essersi laureata in Scienze Politiche, ha conseguito il dottorato, summa cum laude, in Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana, con una tesi sulla vita consacrata.
Insegna all'Università Cattolica d'Africa Centrale (Yaoundé - Camerun) con il titolo di Direttrice emerita del Dipartimento di Diritto Canonico. È consulente giuridica della Conferenza dei Superiori Maggiori del Camerun e dell'ACERAC (Associazione delle Conferenze Episcopali d'Africa Centrale). È rappresentante per l'Africa del Consorzio Internazionale "Droit Canonique et culture".
È membro della redazione della rivista "Quaderni di diritto ecclesiale" e autrice del commento ai canoni sugli Istituti di vita consacrata nel Codice di Diritto Canonico Commentato (a cura della redazione di "Quaderni di diritto ecclesiale"), Ancora, Milano 2004.
Ha pubblicato numerosi articoli in riviste specializzate di diritto canonico e di vita consacrata.


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27/11/2010

 
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