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Home arrow Comprendere il Diritto Canonico arrow Comprendere il Diritto Canonico (37). "... Liberaci dal male". Il ministero dell’esorcista
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Comprendere il Diritto Canonico/37


"... LIBERACI DAL MALE"


Il ministero dell'esorcista


La stampa locale in Camerun si è recentemente interessata ad un fatto di cronaca che ha causato la morte di due cittadini camerunesi, mentre partecipavano ad una seduta d'esorcismo presieduta da un "profeta" particolarmente noto.

Tali sedute sono spesso organizzate, con gran partecipazione di popolo, da alcune sette o da gruppi religiosi marginali.

Le sessioni di preghiera e di esorcismo impegnano particolarmente anche l'attività pastorale del clero cattolico, che intende rispondere in questo modo alla sfida delle sette e all'abbondante richiesta che proviene dal "mercato" dei fedeli in cerca di guarigioni delle proprie malattie, di liberazione delle molteplici pene del corpo e dello spirito.

Che cosa prevede la Chiesa cattolica a riguardo dell'esorcismo e chi ha la facoltà di praticarlo in maniera legittima[1]?

Il "grande esorcismo"

Nella Chiesa l'esorcismo appartiene alla categoria dei sacramentali. Questi sono dei "segni sacri"[2], con cui sono significati e ottenuti, mediante la preghiera della Chiesa, degli effetti soprattutto spirituali (cfr. can. 1166). Per mezzo di essi, gli uomini vengono disposti a ricevere l'effetto principale dei sacramenti, e vengono santificate le varie circostanze della vita[3]. I sacramentali sono dunque da intendersi come un'espressione di fede del popolo di Dio; la grazia che producono dipende essenzialmente da quest'atteggiamento di fede di coloro che ne fanno richiesta e li utilizzano.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci insegna che si parla di esorcismo, quando la Chiesa domanda pubblicamente e con autorità, nel nome di Gesù Cristo, che una persona o un oggetto sia protetto contro il potere del Maligno e sottratto al suo dominio. Gesù l'ha praticato ed è da Lui che la Chiesa riceve il potere e il ministero di esorcizzare.

Nella sua forma semplice, l'esorcismo è sempre praticato nella celebrazione del sacramento del battesimo. Invece il "grande esorcismo" mira a cacciare i demoni o a liberare qualcuno dal potere  demoniaco; e questo mediante l'autorità spirituale che Gesù ha dato alla sua Chiesa[4].

Il can. 1172 del Codice di Diritto Canonico parla di esorcismo sulle persone; il suo carattere pubblico richiede che esso sia esercitato a nome della Chiesa, da un ministro deputato a tale compito e secondo le regole stabilite dal Rituale approvato[5].

Il ministro legittimo

Il ministro ordinario dei sacramentali è il sacerdote munito del potere necessario. Alcuni sacramentali, però, possono anche essere amministrati da laici dotati di alcune qualità, secondo le norme liturgiche e il giudizio dell'Ordinario del luogo. Altri sacramentali sono riservati al Vescovo, come nel caso delle consacrazioni o delle dedicazioni.

Per praticare correttamente l'esorcismo, il can. 1172 §1 stabilisce che si deve ottenere una "licenza peculiare ed espressa" dall'Ordinario del luogo, di solito il Vescovo diocesano[6]. Chi ottiene tale autorizzazione deve sempre agire sotto l'autorità del Vescovo e anche sotto la sua direzione[7].

L'autorizzazione, che può essere concessa per una particolare circostanza oppure in modo permanente e generale, sarà accordata solo a un sacerdote dotato di pietà, di scienza, di prudenza e d'integrità di vita (cfr. can. 1172 §2).

La Congregazione per la Dottrina della Fede, nel 1985, ha inviato una lettera ai Vescovi per sollecitare il rispetto di queste prescrizioni, evitando qualsiasi pratica in cui fossero dei laici a presiedere preghiere di esorcismo[8]. Né diaconi né laici possono, quindi, ottenere il permesso di praticare esorcismi.

La licenza dell'Ordinario del luogo è una facoltà conferita dall'autorità per iscritto (cfr. can. 59 §1) e in presenza di alcune condizioni. Essa deve essere, secondo il diritto, "peculiare" cioè riferirsi alla possibilità di praticare l'esorcismo, ed "espressa", vale a dire, non tacita o implicita o presunta, ma chiaramente affermata nell'atto scritto.

Inoltre, come abbiamo detto, il Codice stabilisce di valutare attentamente le qualità del sacerdote cui è concesso il potere di proferire l'esorcismo. Esso parla esplicitamente di alcune qualità come la pietà, la scienza, la prudenza e l'integrità di vita.

Le Norme preliminari del Rituale suggeriscono anche la necessità di una formazione specifica del ministro cui deve provvedere l'autorità ecclesiastica.

I compiti dell'esorcista

I compiti del sacerdote esorcista sono definiti nel Rituale. Si tratta soprattutto di celebrare il Rito prescritto secondo le norme contenute nel libro liturgico, con gli adattamenti previsti nello stesso.

Si raccomanda di procedere con grande prudenza, rispettando scrupolosamente le istruzioni date. L'esorcismo, come abbiamo detto, ha lo scopo di liberare la persona dal potere demoniaco e questo per l'autorità spirituale che Gesù ha conferito alla sua Chiesa.

Assai diverso sarebbe il caso di patologie, soprattutto psichiche, la cui cura è di competenza della scienza medica e non dei sacramentali. È importante quindi, prima di proferire l'esorcismo, essere certi di essere effettivamente in presenza del Maligno e non di una malattia "umana"[9].

Il ministro dell'esorcismo deve assicurarsi che la persona che si dichiara posseduta dal Demonio, lo sia veramente. È chiamato a discernere i casi di attacco demoniaco da quelli che possono derivare da una certa credulità che spinge i fedeli a ritenersi vittime di malefici, sortilegi o maledizioni lanciate contro di loro, i loro familiari o i loro beni. In questi ultimi casi, la Chiesa raccomanda di non negare l'aiuto spirituale, ma di evitare assolutamente il ricorso all'esorcismo.

Al sacerdote esorcista compete la decisione di utilizzare o meno il Rito di esorcismo, che praticherà solo quando è pervenuto alla certezza morale che la persona sia effettivamente posseduta dal demonio, cosa che si verifica piuttosto raramente.

Il luogo consigliato per proferire l'esorcismo è una cappella, una chiesa o un qualsiasi altro luogo appropriato, anche in conformità a criteri di discrezionalità; il Rituale richiede di evitare sempre la presenza di molte persone. Durante l'esorcismo si vieta l'ammissione di mezzi di comunicazione sociale, questo per rispetto della persona interessata e anche per evitare qualsiasi interpretazione in chiave di magia sacramentale.

Silvia Recchi



[1] Cfr. al riguardo G. Brugnotto, Il ministero del sacerdote esorcista (can. 1172), in "Quaderni di Diritto ecclesiale" 23 (2010) 88-94.
[2] Per esempio le benedizioni, la consacrazione di una chiesa, di una immagine sacra, l'utilizzazione dell'acqua benedetta, ecc...
[3] Cfr. Sacrosanctum Concilium, 60.
[4] Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1673.
[5] Cfr. Praenotanda, in Rituale Romanum, De exorcismis et supplicationibus quibusdam, Editio typica, Typis Vaticanis 1999, 1-38.
[6] Nel diritto canonico l'espressione "Ordinario del luogo" designa sia il Vescovo diocesano, il Vicario generale e i Vicari episcopali (cfr. can. 134 §2).
[7] Cfr. Praenotanda, in Rituale Romanum..., 13 ; cfr. anche Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione circa le preghiere per ottenere da Dio la guarigione, 14 settembre 2000, art. 8 §1.
[8] Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera Inde ab aliquot annis, 29 settembre 1985.
[9] Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1673.


Silvia Recchi, membro della Comunità Redemptor hominis, dopo essersi laureata in Scienze Politiche, ha conseguito il dottorato, summa cum laude, in Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana, con una tesi sulla vita consacrata.
Insegna all'Università Cattolica d'Africa Centrale (Yaoundé - Camerun) con il titolo di Direttrice emerita del Dipartimento di Diritto Canonico. È consulente giuridica della Conferenza dei Superiori Maggiori del Camerun e dell'ACERAC (Associazione delle Conferenze Episcopali d'Africa Centrale). È rappresentante per l'Africa del Consorzio Internazionale "Droit Canonique et culture".
È membro della redazione della rivista "Quaderni di diritto ecclesiale" e autrice del commento ai canoni sugli Istituti di vita consacrata nel Codice di Diritto Canonico Commentato (a cura della redazione di "Quaderni di diritto ecclesiale"), Ancora, Milano 2004.
Ha pubblicato numerosi articoli in riviste specializzate di diritto canonico e di vita consacrata.


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24/01/2011
 
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