Comprendere il Diritto Canonico/43
SUSSIDIARIETÀ O GIUSTA AUTONOMIA NELLA CHIESA?
La sussidiarietà è un concetto elaborato dalla dottrina sociale della Chiesa, in virtù del quale spetta a ogni grado di autorità esercitare le funzioni che gli sono proprie, senza ricorrere ai gradi superiori; l'intervento superiore nel livello subordinato è giustificato solo a titolo sussidiario e suppletivo.
Si tratta di un principio di filosofia politica che la dottrina sociale della Chiesa applica all'intervento dello Stato; esso ha le sue radici nella dignità e nella libertà della persona umana e mira a tutelare i diritti degli individui contro l'interventismo eccessivo o il totalitarismo dei poteri pubblici. Lo Stato è tenuto a rispettare i corpi intermediari (come la famiglia, le associazioni professionali e sindacali, le organizzazioni territoriali locali, ecc ...).
La sussidiarietà non afferma, ovviamente, l'inutilità dello Stato, ma solo che l'azione di quest'ultimo è seconda, cioè complementare e suppletiva, rispetto a quella dei singoli e delle entità sociali minori.
Il principio di sussidiarietà stabilisce con ciò una presunzione di competenza in favore degli individui e delle società minori in rapporto a tutto ciò che sono in grado di fare e afferma contemporaneamente la loro priorità operativa rispetto agli organismi superiori. In questo modo, la competenza e l'intervento ordinario dell'autorità centrale sono ridotti ai casi di necessità o di mancanze delle autorità locali, in vista del bene comune[1].
La sussidiarietà nei documenti della Chiesa
Il Magistero della Chiesa ha più volte sottolineato l'importanza del principio di sussidiarietà e della sua applicazione nella società civile.
L'enciclica Quadragesimo anno di Pio XI (1931) ne ha enunciato ufficialmente la definizione. Giovanni XXIII, nell'enciclica Mater et magistra (1961), ne ha ricordato l'applicazione in campo economico, data la tendenza imprenditoriale progressiva dello Stato che veniva a ridurre la sfera lasciata agli individui; il Pontefice invocava ugualmente il principio di sussidiarietà nella Pacem in terris (1963).
Nel corso dei dibattiti al Concilio Vaticano II, il principio è stato più volte citato, spesso per porre l'accento sulla necessità di una maggiore decentralizzazione delle competenze della Curia Romana in favore dei Vescovi. I documenti conciliari, tuttavia, fanno ricorso al principio di sussidiarietà solo tre volte, in relazione ai compiti dello Stato e della comunità internazionale[2].
Il Magistero pontificio è rimasto sempre fedele al principio di sussidiarietà, come si può notare ancora nelle grandi encicliche sociali di Giovanni Paolo II, Laborem exercens (1981) e Centesimus annus (1991), nel Catechismo della Chiesa Cattolica del 1992[3] e più recentemente nella enciclica di Benedetto XVI, Caritas in veritate (2009).
L'applicazione della sussidiarietà nella vita della Chiesa
Il primo a prendere in considerazione l'applicazione del principio di sussidiarietà nella Chiesa è stato Pio XII, in una famosa Allocuzione rivolta ai nuovi Cardinali, il 20 febbraio 1946.
Una tale applicazione alla vita ecclesiale è stata affermata soprattutto dal primo Sinodo dei Vescovi del 1967, con l'approvazione dei Principi che dovevano dirigere la revisione del Codice di Diritto Canonico, presentati dall'apposita Commissione Pontificia.
Si tratta esattamente dei Principi n. 4 e soprattutto n. 5; quest'ultimo aveva come titolo "Il principio di sussidiarietà nella Chiesa" e concerneva specialmente il rapporto tra la legge universale della Chiesa e le leggi particolari diocesane. Esso era inteso come un principio di decentramento più che di sussidiarietà in senso stretto; il Codice promulgato, in effetti, non contiene neanche l'espressione principio di sussidiarietà.
Sempre nel significato di decentramento e di rispetto delle competenze, il principio di sussidiarietà viene esplicitamente menzionato nel Direttorio per i Vescovi, pubblicato nel 1973, dove si consiglia ai Pastori delle diocesi l'applicazione di esso per non attribuirsi ordinariamente quello che altri, in base alle proprie competenze, potrebbero fare.
Un approfondimento necessario
La domanda che, tuttavia, si poneva era se il principio di sussidiarietà, applicato dalla dottrina sociale della Chiesa allo Stato, poteva essere opportunamente applicato anche alla società ecclesiale.
Già Pio XII e, in seguito, Paolo VI avevano mostrato delle riserve in proposito; il Sinodo del 1985, più tardi, lo rimetterà esplicitamente in causa.
Le rivendicazioni di sussidiarietà all'interno della Chiesa hanno per lo più mirato al rafforzamento delle autorità locali, in particolare delle diocesi e delle Conferenze Episcopali; l'applicazione della sussidiarietà è stata sollecitata nei rapporti tra il governo centrale e il governo diocesano, per pervenire a un decentramento di poteri e, quindi, ottenere una più ampia autonomia.
Ma il decentramento è solo un aspetto del principio di sussidiarietà; il problema risiede proprio nel concetto di supplenza che lo caratterizza. Da quest'angolo di visuale, confinare l'autorità ecclesiastica centrale a svolgere un ruolo sussidiario risulterebbe inconciliabile con la sua struttura e incompatibile con la natura della Chiesa[4].
Non è possibile assegnare istituzionalmente a un'autorità nella Chiesa un ruolo sussidiario o suppletivo. I Vescovi hanno la propria missione e godono di un potere proprio nelle diocesi, e anche il Papa ha una missione propria di ordine universale che non è di carattere sussidiario. Ogni autorità ecclesiale ha una missione non riducibile semplicemente a una supplenza.
Possiamo tuttavia chiederci se è proprio necessario invocare il principio di sussidiarietà per rivendicare il decentramento di potere nella Chiesa e il rispetto degli ambiti di competenze.
L'attuale legislazione canonica prevede tale decentramento e il riconoscimento di una maggiore autonomia dei Vescovi e delle Conferenze Episcopali. Questa ridistribuzione dei poteri che è stata effettuata non deve essere attribuita al principio di sussidiarietà, ma semplicemente ai legittimi principi ecclesiologici che il Vaticano II ha riaffermato[5].
Secondo tali principi, delle aree specifiche di responsabilità corrispondono ai Vescovi, alle diocesi e agli altri organismi della struttura della Chiesa, così come agli istituti di vita consacrata, per la conservazione del loro patrimonio carismatico[6]. Queste aree di competenza non devono essere misurate sulla base della capacità operativa corrispondente, ma sulla base del principio di "giusta autonomia" riconosciuta a tutte le entità ecclesiali, secondo i carismi, le funzioni e i ministeri ricevuti, e garantita dalla disciplina canonica.
Giusta autonomia e responsabilità ecclesiale
La sussidiarietà è stata vista, il più delle volte, in riferimento alle diocesi. Essa, tuttavia, intesa come principio di "giusta autonomia", riguarda tutta la Chiesa, universale e locale, e all'interno della Chiesa locale riguarda le realtà subalterne come ad esempio la parrocchia[7].
Anche la parrocchia ha la sua autonomia e delle competenze proprie, con un'apertura ai diversi carismi e ministeri. Ha un proprio Pastore, una tradizione, uno spirito che le conferisce un'identità. In una vera comunità "parrocchiale" i fedeli si sentono membri della diocesi e della Chiesa universale alla loro maniera e secondo lo stile proprio della parrocchia[8].
Come vi è un'immanenza della Chiesa universale nella Chiesa particolare, a suo modo la Chiesa diocesana è presente nella Chiesa parrocchiale, dove vive e agisce la Chiesa di Cristo; questo permette di parlare di una giusta e sana autonomia della parrocchia.
Il nuovo Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi del 2004, riprendendo il testo precedente senza tuttavia più menzionare il principio di sussidiarietà, afferma il dovere dei Vescovi di rispettare le competenze delle istanze subalterne[9]. Esorta anche i Pastori a non imporre nella diocesi una "forzata uniformità"[10] e ciò nello spirito del Codice che è di puntare piuttosto sulla identità propria delle reltà ecclesiali, contro ogni genericismo.
Tale identità richiede che siano esercitate responsabilmente le competenze che spettano a ognuno e a ogni organismo ecclesiale.
In effetti, il pericolo per l'esercizio della "giusta autonomia" nella vita della Chiesa non proviene solo da una centralizzazione non legittima di potere, ma anche da ogni atteggiamento o struttura che fa scomparire la responsabilità degli individui e delle diverse realtà ecclesiali dietro il genericismo dei discorsi, dietro l'anonimato dei raggruppamenti e delle riunioni permanenti.
Il principio della "giusta autonomia" mette in evidenza, in modo più chiaro di quanto lo faccia il principio di sussidiarietà, l'implicazione di ogni fedele, secondo i doni ricevuti, e di ogni entità ecclesiale, secondo la propria natura e le proprie competenze, a partecipare responsabilmente alla missione della Chiesa. In base allo stesso principio, l'autorità ecclesiale non può essere ridotta a svolgere un ruolo sussidiario e, meno ancora, a organizzare un apparato burocratico in cui il volto di Cristo scompare dietro i servizi tecnici, le formazioni permanenti e le interminabili riunioni.
Silvia Recchi
[1] Cfr. J.-B. D'Onorio, La subsidiarité. Analyse d'un concept, in La subsidiarité. De la théorie à la pratique. A cura di J.-B. D'Onorio, Téqui, Paris 1995, 12.
[2] Cfr. Gravissimum educationis, 3 et 6; Gaudium et spes, 86.
[3] Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1883; 1884; 1885; 1894; 2209.
[4] Cfr. R. J. Castillo Lara, La subsidiarité dans l'Église, in La subsidiarité. De la théorie à la pratique..., 174.
[5] Cfr. R. J. Castillo Lara, La subsidiarité dans l'Église..., 173.
[6] Il Codice riconosce agli istituti di vita consacrata in quanto entità suscitate da carismi, dono dello Spirito alla Chiesa, una "giusta autonomia" esplicitamente menzionata nel can. 586.
[7] Cfr. J. Beyer, Renouveau du droit et du laïcat dans l'Église, Tardy, Paris 1993, 89.
[8] Cfr. J. Beyer, Renouveau du droit..., 94.
[9] Cfr. Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum Successores (22 febbraio 2004), n. 60.
[10] Congregazione per i Vescovi, Direttorio ..., n. 66.
02/10/2011
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